Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14797 del 15 novembre 2000

ECLI:IT:CASS:2000:14797CIV

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il giudice delegato, durante l'esecuzione del concordato preventivo, impartisce direttive generali per una corretta gestione della procedura nella fase liquidatoria, in quanto inidoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti; infatti, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituenti materia di un ordinario giudizio di cognizione, nessuna preclusione operando nè la sentenza di concordato nè - per la sua natura di disposizione interna, generale e indifferenziata - il menzionato atto del giudice delegato.

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