Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 21075 del 31 maggio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:21075PEN

Massima

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p., opera quando nei confronti di un soggetto sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, ovvero di concorso formale di reati, di reato continuato o di nesso teleologico tra reati commessi per eseguire gli altri, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) e c) c.p.p. In tali ipotesi, la retrodatazione è automatica se le ordinanze sono emesse nell'ambito del medesimo procedimento, mentre è subordinata alla prova della desumibilità dagli atti, al momento del rinvio a giudizio, degli elementi giustificativi della seconda ordinanza, se emessa in procedimento diverso. Quando invece i procedimenti pendono dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione non opera in mancanza dell'effettiva sussistenza della connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari. In ogni caso, il presupposto indefettibile per l'operatività dell'istituto è che la seconda condotta illecita sia stata interamente consumata in epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. NARDIN Maura - Consigliere

Dott. CIRESSE Marina - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di BARI, in funzione di giudice dell'appello cautelare;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Dott. TAMPIERI Luca, nel senso del rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'inter…

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