Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11767 del 20 novembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:11767PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di giudizio abbreviato, il divieto per il pubblico ministero di proporre appello, sancito dal comma 3 dell'art. 443 del codice di procedura penale, e` posto con riferimento alla ipotesi della sentenza emessa all'esito di un giudizio che si sia svolto con il rito abbreviato e non per quello che sia stato condotto, a causa del mancato consenso da parte del pubblico ministero alla definizione del processo allo stato degli atti, nelle forme ordinarie. Infatti, non puo` non riconoscersi a quest`ultimo la possibilita` di censurare, anche per motivi di merito la diversa decisione espressa dal giudice sulla validita` delle ragioni poste a fondamento del parere da lui espresso e la decisione finale con riferimento alla entita` della sanzione inflitta all'imputato.

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