Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 35437 del 3 ottobre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:35437PEN

Massima

Massima ufficiale
In presenza di rituale dichiarazione o elezione di domicilio, qualora sia risultata impossibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., per cui è da considerare illegittima la nuova notificazione che sia stata invece effettuata al suddetto domicilio, quando essa non determini la certezza dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario; ipotesi, quest'ultima che, nella specie, è stata esclusa, atteso che la nuova notificazione si era perfezionata per "compiuta giacenza".

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