Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17984 del 22 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:17984CIV

Massima

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La sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte del procuratore costituisce elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza dell'atto e non già soltanto la sua nullità. L'automatica interruzione del processo, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., consegue alla morte della parte convenuta o appellata verificatasi dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma prima della scadenza del termine per la costituzione, a prescindere dalla conoscenza dell'evento da parte dell'altra parte o del giudice e senza necessità di alcun provvedimento dichiarativo da parte del giudice, il quale si limita a prendere atto di tale effetto legale. Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interruzione del processo ha mero valore dichiarativo e non preclude al decidente, in sede di decisione definitiva, di rimeditare il contenuto di quanto implicitamente deciso, non potendo mai pregiudicare la decisione della causa. Il principio di tassatività delle nullità processuali impone di circoscrivere le violazioni delle forme processuali ai soli casi in cui esse siano poste a tutela dei diritti di difesa e delle regole del processo, escludendone la rilevanza quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Pertanto, il difetto di sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte del procuratore determina l'inesistenza dell'atto stesso, non la sua mera nullità, e non può essere superato in applicazione del principio di strumentalità delle forme, essendo la sottoscrizione elemento indispensabile per l'imputabilità dell'atto al suo autore.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
Procedimento civile –
Atti processuali –
Sottoscrizione –
Difetto – Inesistenza
((omissis)) Presidente
((omissis)) Consigliere - Rel.
FRANCESCO TERRUSI Consigliere
ROSARIO CAIAZZO Consigliere
Ud. 7/6/2023 CC
Cron.
R.G.N. 9546/2022
RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso 9546/2022 proposto da:
((omissis)), elettivamente domiciliata in Roma presso
lo studio degli avvocati Luigi e ((omissis)) che la rappresentano e
difendono
-ricorrente-
contro
CAVIGLIA ROMINA e CAVIGLIA MIKAELA, elettivamente domiciliate
in Roma presso lo studio degli avvocati Francesco, Stefania e ((omissis)) che le rappresentano e difendono

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