Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24037 del 29 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:24037PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La cessione di sostanze stupefacenti, anche se in modica quantità, integra il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione della fattispecie attenuata di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso articolo. Tali presupposti devono essere specificamente allegati e provati dall'imputato, non potendo essere riconosciuti d'ufficio dal giudice. La reiterazione di più episodi di cessione, anche se di modica entità, da parte di un soggetto con precedenti specifici, esclude l'applicabilità della circostanza attenuante, in quanto indice di una personalità negativa e di una condotta abituale nel traffico di stupefacenti. Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati di cessione di droga, incombe sull'imputato l'onere di indicare e allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera richiesta di acquisizione della sentenza relativa ai fatti precedenti. Parimenti, per invocare il principio del ne bis in idem, l'imputato deve produrre la sentenza precedente, dimostrando che essa è divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente il mero richiamo a una pronuncia di condanna o proscioglimento. Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo a uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto. In assenza di tali presupposti, la cessione di droga integra il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25-11-2016 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ((omissis)), che ha concluso per: annullamento della sentenza con rinvio per (OMISSIS) e (OMISSIS); inammissibilita' del ricorso per (…

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