Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8142 del 2 marzo 2012

ECLI:IT:CASS:2012:8142PEN

Massima

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Il vincolo associativo finalizzato al traffico di stupefacenti può essere provato anche attraverso "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive, in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale. Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. L'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. Le dichiarazioni auto-accusatorie rese dall'indagato nel corso di conversazioni telefoniche intercettate hanno integrale valenza probatoria, non essendo soggette alle limitazioni previste per le dichiarazioni rese nell'interrogatorio. Anche la semplice dichiarazione di essere in grado di procacciare sostanze stupefacenti può essere, di per sé sola, generatrice di responsabilità penale, rientrando in tale condotta anche quella di "intermediazione" ricompresa nella condotta di "procurare ad altri", con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi. La presunzione assoluta di pericolosità sociale del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata trasformata dalla Corte Costituzionale in presunzione relativa, per cui il giudice deve valutare, nel caso concreto, se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 645/2011 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 12/07/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ((omissis)) che chiede l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore avv. (OMISSIS) di (OMISSIS) che chiede l'accoglimento del ricorso.

OSSERVA IN…

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