Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9843 del 7 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9843PEN

Massima

Massima ufficiale
L'involontarieta` del pericolo, sebbene non risulti espressamente richiesta dall'art. 52 c. p., e` essenziale al concetto di legittima difesa perche` la formula adoperata dall'art. 54 c. p. in tema di stato di necessita`, richiamante un pericolo non volontariamente causato e non evitabile, e` inclusa nel piu` lato concetto del pericolo attuale di una ingiusta offesa da cui si sia costretti a difendersi. Ne consegue che anche in presenza di un`offesa ingiusta l'azione di chi reagisce ad una condizione di pericolo da lui stesso determinata e liberamente voluta non puo` essere discriminata in virtu` dell'art. 52 c. p., in quanto la situazione di pericolo determinatasi e che ha cagionato la definitiva reazione e` stata prevista e liberamente accettata.   da vedere: Sen 18/01/1990 672 sez 1 Pen Sen 29/07/1988 8503 sez 1 Pen

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