Cassazione penale Sez. II sentenza n. 264 del 14 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:264PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 c. p. richiede che l'azione criminosa sia, nell'intenzione dell'agente, diretta ad eliminare una situazione, effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale ed inoltre che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale o ai costumi del tempo e del luogo del reato commesso. Tale circostanza puo` essere concessa, peraltro, soltanto se sussistono obiettivamente gli estremi di fatto dai quali il motivo dovrebbe scaturire. conforme: [p85\01273]

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