Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 2171 del 2023

ECLI:IT:TARLAZ:2023:2171SENB

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio, sopravvenuto nel corso del procedimento, determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure originariamente proposte. Tale principio si fonda sull'esigenza di concentrazione ed economia processuale, nonché sul carattere strumentale del processo amministrativo rispetto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporta la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio. Il giudice amministrativo, nel valutare la sussistenza dell'interesse del ricorrente, deve tenere conto delle concrete vicende processuali e delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del giudizio, senza poter indagare oltre il perimetro del thema decidendum. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è pertanto la seguente: "Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite, qualora il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio sia intervenuto nel corso del procedimento, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure originariamente proposte. Tale principio si fonda sull'esigenza di concentrazione ed economia processuale, nonché sul carattere strumentale del processo amministrativo rispetto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporta la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio. Il giudice amministrativo, nel valutare la sussistenza dell'interesse del ricorrente, deve tenere conto delle concrete vicende processuali e delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del giudizio, senza poter indagare oltre il perimetro del thema decidendum."

Sentenza completa

Pubblicato il 08/02/2023

N. 02171/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08196/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8196 del 2022, proposto da
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

((omissis)), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

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