Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 2667 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:2667SENB

Massima

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La revoca della patente di guida per il venir meno dei requisiti morali, disposta ai sensi degli artt. 120 e 219 del Codice della strada a seguito dell'applicazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, costituisce un provvedimento amministrativo vincolato, privo di discrezionalità, che incide su una posizione di diritto soggettivo del titolare della patente. Pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, in assenza di deroghe ai comuni criteri di riparto, non essendo configurabile un esercizio di potere amministrativo discrezionale idoneo a degradare la posizione giuridica del privato. Il provvedimento di revoca della patente di guida, adottato dall'autorità amministrativa competente (il Prefetto) in presenza dei presupposti normativamente previsti, ovvero l'applicazione di una misura di prevenzione personale, non esprime un esercizio di discrezionalità amministrativa, ma costituisce un atto dovuto, vincolato dalla legge, che incide su una posizione di diritto soggettivo del titolare della patente. Di conseguenza, la controversia relativa all'impugnazione di tale provvedimento rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, in assenza di deroghe ai comuni criteri di riparto della giurisdizione, non essendo configurabile un esercizio di potere amministrativo discrezionale idoneo a degradare la posizione giuridica del privato. La revoca della patente di guida disposta ai sensi degli artt. 120 e 219 del Codice della strada, a seguito dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, costituisce un provvedimento amministrativo vincolato, privo di discrezionalità, che incide su una posizione di diritto soggettivo del titolare della patente. Pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, in assenza di deroghe ai comuni criteri di riparto, non essendo configurabile un esercizio di potere amministrativo discrezionale idoneo a degradare la posizione giuridica del privato. Il Giudice amministrativo, investito del ricorso avverso tale provvedimento, deve dichiararne l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, indicando il Tribunale ordinario quale Giudice provvisto di competenza.

Sentenza completa

N. 02410/2015
REG.RIC.

N. 02667/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02410/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Podgora, 13

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento

- del provvedimento n. 2015/6861 del 18.08.2015 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano e notificato al ricorrente in data 19.10.2015, con il quale veniva revocata la patente…

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