Cassazione penale Sez. I sentenza n. 348 del 28 marzo 1985
ECLI:IT:CASS:1985:348PEN
Massima
Massima ufficiale
La richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è un mezzo di impugnazione, per il principio di tassatività desunto dall'art. 190 cod. proc. pen., e per essa non è prevista la presentazione dei motivi. Il tribunale ha pieni poteri di cognizione in ordine alla legittimità ed al merito del provvedimento medesimo, che può essere revocato anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella istanza.
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