Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 2494 del 2022

ECLI:IT:TARSA:2022:2494SENT

Massima

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Il codice della strada, all'art. 22, dispone che gli accessi o le diramazioni già esistenti, pur se provvisti di autorizzazione rilasciata in base alla previgente disciplina, devono essere sottoposti a un nuovo procedimento di regolarizzazione per accertarne la conformità alle nuove regole introdotte dal codice del 1992 e dal suo regolamento di attuazione. Pertanto, anche i titoli autorizzativi precedentemente rilasciati devono essere riesaminati e adeguati alle prescrizioni del codice, tra cui quella della distanza minima inderogabile di 100 metri tra gli accessi per le strade extraurbane secondarie, prevista dall'art. 45, comma 3, del relativo regolamento. Il mancato adempimento dell'obbligo di regolarizzazione entro il termine stabilito comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e l'obbligo del ripristino dei luoghi, a norma dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 285/1992. In tale contesto, non assume rilievo il previgente titolo autorizzativo, né il principio di affidamento del privato, in quanto la tutela della sicurezza della circolazione stradale prevale sulla protezione dell'affidamento. Inoltre, l'onere della prova circa il rispetto della distanza minima prescritta grava sul privato che richiede la regolarizzazione dell'accesso, non essendo sufficiente la mera allegazione, in assenza di adeguata documentazione probatoria. Pertanto, il diniego di regolarizzazione dell'accesso carraio, motivato sulla base della mancanza del requisito della distanza minima da altro accesso già autorizzato, risulta conforme alla normativa vigente e non può essere annullato per vizi di legittimità.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/09/2022

N. 02494/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01257/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1257 del 2017, proposto da
- Michele D'Angelo, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via G.V. Quaranta n. 5, e domicilio digitale in atti;

contro

- ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Nicola Di Giovanni, Rosaria Messina, Rosa De Roberto, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. CDG-0294577-P dell'8 giugno 2017, notificato in …

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