Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13278 del 10 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:13278PEN

Massima

Massima ufficiale
La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 247 del D.L.G. n. 271/89 nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del P.M., possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata nell'art. 442, secondo comma, nel cod. proc. pen. del 1988, è stata basata soltanto sulla ritenuta incompatibilità della norma con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione sulla base del raffronto con le previsioni di cui al successivo art. 248, e non per contrasto con l'art. 24, comma secondo, costituzione ma tutela espressamente il diritto di difesa. Ne consegue che l'applicazione della detta norma, prima dell'intervento della corte costituzionale, nella formulazione all'epoca vigente, non determini la violazione del diritto di difesa e quindi una nullità inquadrabile nelle previsioni di cui all'art. 185 n. 3 del cod. proc. pen. previgente, con conseguente applicabilità del comma secondo dell'art. 522 stesso codice. In tal caso il giudice, a fronte della pronuncia di illegittimità costituzionale può e deve trattenere il giudizio a decidere nel merito applicando nel caso di ritenuta ingiustificatezza del dissenso del P.M., applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice vigente.

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