Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9668 del 19 settembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:9668PEN

Massima

Massima ufficiale
Deve ritenersi ammissibile che l'incarico al difensore per la sottoscrizione dei motivi possa essere conferito anche con atto ricevuto da un cancelliere diverso da quello che in precedenza aveva ricevuto la dichiarazione d'impugnazione, ovvero che l'autenticazione della firma possa essere effettuata da un pubblico ufficiale diverso dal notaio. Tuttavia, la libertà di forma incontra un limite invalicabile nella esigenza che la sottoscrizione dell'incarico sia autenticata, perché solo dall'autenticazione della firma si trae la certezza che la designazione del difensore provenga dal soggetto che ha la disponibilità del diritto a proporre impugnazione.

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