Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10133 del 10 novembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:10133PEN

Massima

Massima ufficiale
Nello speciale procedimento previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., qualora venga anche richiesta la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può applicare la pena concordata, senza concedere la chiesta sostituzione perché non consentita dalla legge, e neanche può, in difformità o a modifica del raggiunto accordo, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita.

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