Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 11300 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:11300SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società Cassandra Srl avverso la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che aveva disposto la rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico antistante l'esercizio della società e la chiusura dell'esercizio per cinque giorni, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Il potere attribuito al Sindaco dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009 di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio in caso di indebita occupazione di suolo pubblico a fini commerciali è un potere discrezionale, che il Sindaco ha esercitato in via generale con l'Ordinanza n. 258 del 2012, stabilendo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione. I Dirigenti competenti, nell'adottare i provvedimenti applicativi, esercitano un potere vincolato, senza ulteriore valutazione discrezionale. 2. La tutela costituzionale della libertà di iniziativa economica incontra il limite dell'utilità sociale, sicché il legislatore può prevedere sanzioni, come la chiusura temporanea dell'esercizio, per le occupazioni abusive di suolo pubblico a fini commerciali, senza che ciò violi i principi di proporzionalità e adeguatezza. Tali occupazioni sono soggette a concessione amministrativa e non possono essere liberamente effettuate dai titolari di esercizi commerciali. 3. L'Ordinanza sindacale n. 258 del 2012, che disciplina in via generale l'applicazione della sanzione della chiusura dell'esercizio per le occupazioni abusive di suolo pubblico a fini commerciali, non è adottata in situazioni di contingibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, ma in attuazione di una specifica previsione normativa (art. 3, comma 16, legge n. 94 del 2009) che attribuisce al Sindaco un potere ordinario, purché rispettoso dei principi di legalità-indirizzo e legalità-garanzia. 4. Nei casi di esercizio di un potere vincolato, come quello in esame, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento finale, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Sentenza completa

N. 09347/2015
REG.RIC.

N. 11300/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09347/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9347 del 2015, proposto dalla SOCIETÀ CASSANDRA Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via G. Nicotera, 29;

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento, previa sospensione,

della Determinazione dirigenziale n. repertorio CA/2263/2015 del 22.7.2015…

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