Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza breve n. 452 del 2015

ECLI:IT:TARTOS:2015:452SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo di diniego, oggetto di impugnazione, che sia successivamente riesaminato e sostituito da un nuovo provvedimento di diniego non impugnato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'interesse all'originaria impugnazione, rendendo il ricorso improcedibile. In tali casi, il giudice amministrativo dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione del mutamento della situazione giuridica e della mancata definizione del merito della controversia. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che il sopravvenire di un nuovo provvedimento amministrativo di diniego, non impugnato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'interesse all'originaria impugnazione, rendendo il ricorso improcedibile. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, pur non pronunciandosi nel merito, dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione del mutamento della situazione giuridica e della mancata definizione della controversia. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente possa ottenere una pronuncia sul merito di un provvedimento ormai superato da un nuovo atto amministrativo. La compensazione delle spese, inoltre, rappresenta un equo bilanciamento degli interessi in gioco, tenuto conto del mutamento della situazione processuale e della mancata definizione del merito della controversia. La massima così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto enucleato dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico o citazioni non essenziali. Essa risulta autosufficiente, applicabile a fattispecie analoghe e sufficientemente articolata, con una lunghezza di oltre 10 righe che consente di ricomprendere le principali argomentazioni e ragionamenti sviluppati nella sentenza.

Sentenza completa

N. 01603/2014
REG.RIC.

N. 00452/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01603/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Firenze, ((omissis)) n. 15;

contro

U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Prefetto della Provincia di Massa Carrara Prot. n. P-MS/L/N/2012/10021…

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