Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7875 del 13 luglio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:7875PEN

Massima

Massima ufficiale
La detenzione in deposito, senza la prescritta licenza, di materiale esplodente - ivi compresi i fuochi artificiali - integra gli estremi della contravvenzione prevista dall`art. 678 cod. pen. i cui elementi costitutivi si identificano peraltro con quelli previsti dall`art. 47 Testo Unico Leggi P.S. 18 giugno 1931 n. 773; ne consegue che la sanzione applicabile e` quella prevista dallo stesso art. 678 citato (pena congiunta dell`arresto e dell`ammenda), atteso che, in virtu` del disposto di cui all`art. 17 del Testo Unico suddetto, le contravvenzioni alle disposizioni ivi previste sono punite con la pena alternativa dell`arresto o dell`ammenda solo nel caso in cui non risulti stabilita una pena ovvero non provveda il codice penale. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato la sentenza con la quale il Pretore aveva dichiarato estinta per oblazione ex art. 162 bis cod. pen., la contravvenzione prevista dagli artt. 47 e 17 Testo Unico Leggi P.S.).    da vedere:Sen 11/06/1993 5920 sez 1 Pen

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