Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7592 del 30 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7592PEN

Massima

Massima ufficiale
In attuazione della disciplina normativa vigente, la normale attivita` di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e` svolta dagli enti creditizi sia pubblici che privati in regime concorrenziale tipicamente privatistico; ne consegue che ai dipendenti di tali enti non sono riferibili le qualificazioni soggettive di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. pertanto il segretario contabile di una cassa rurale e artigiana nell`appropriarsi somme di danaro nello svolgimento delle sue funzioni commette non gia` il reato di malversazione ma quello di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 c.p..   da vedere: [p76\08873] [p81\10467] contraria: Sen 16/07/1987 8342 sez u Pen

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