Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9376 del 27 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:9376PEN

Massima

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Il giudice, nel disporre la custodia cautelare in carcere, deve motivare adeguatamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a fronteggiare il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, in particolare quando tale pericolo sia ravvisato nella possibilità dell'indagato di mantenere contatti e rapporti con soggetti conniventi o vittime dei reati, anche senza necessità di allontanarsi dal domicilio. In tali ipotesi, la motivazione sulla non idoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di recidiva ha carattere assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità di impiego del braccialetto elettronico, in quanto quest'ultimo è solo una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non una nuova misura cautelare. Pertanto, ove il giudice abbia adeguatamente motivato sull'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione dei reati dal domicilio, non è necessaria una specifica motivazione sul diniego dell'applicazione del braccialetto elettronico. Inoltre, il giudice, nel valutare la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati, può tenere conto anche del consolidato ruolo criminale dell'indagato e dei suoi collegamenti con soggetti operanti in ambiti criminali, nonché della sua pregressa irreperibilità, senza che ciò comporti un vizio di motivazione per mancanza di attualità delle esigenze cautelari, ove tali elementi siano adeguatamente valorizzati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. MOCCI Mauro SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 4/2016 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 18/01/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FIMIANI Pasquale: "rigetto".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, con ordinanza del 18 gennaio 2016, confermava l'ordinanza, del Giudice per le indagini preliminari di Bari del 7 dicembre 2015, di applicazione nei confronti di (OMISSIS), della custodia cautelare in carcere, per i reati di cui all'articolo 416 c.p., commi 1 e 2, (capo ed organizzatore) e articoli 81 e 110 cod. pen., L. n. 75 del 1958, artico…

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