Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37702 del 28 settembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:37702PEN

Massima

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Il concorso formale tra il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è configurabile quando l'associazione mafiosa gestisce e dirige anche l'attività di traffico di stupefacenti, costituendo quest'ultima una delle finalità tipiche dell'associazione criminale. In tal caso, i soggetti che operano nell'ambito del traffico di stupefacenti, consapevoli che tale attività è gestita dall'associazione mafiosa, concorrono anche nel reato associativo mafioso per il fatto di contribuire causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche dell'associazione criminale. La prova dell'affiliazione ad una delle due associazioni influisce sulla prova dell'adesione all'altra, con la conseguenza che gli affiliati dell'una devono ritenersi affiliati anche all'altra compagine associativa, anche se la sussistenza dei due reati è ancorata a presupposti diversi. Tuttavia, ove i reati-scopo dell'associazione di stampo mafioso ricomprendano anche i delitti relativi agli stupefacenti, la più corretta applicazione del principio di specialità dovrebbe comportare l'applicazione della sola norma sanzionatoria della associazione a delinquere di stampo mafioso, in quanto tale fattispecie risulta speciale per aggiunta rispetto al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, essendo la condotta caratterizzata dal metodo mafioso. Ciò nonostante, l'applicazione di questa sola disposizione si rivela distonica rispetto alle previsioni delle conseguenze sanzionatorie ricollegate al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, molto più pesanti delle sanzioni previste per l'associazione di stampo mafioso. Ne deve conseguire, in forza di un'interpretazione sistematica, l'esclusione dal novero dei reati-scopo considerati dall'art. 416-bis c.p. dei reati relativi al traffico di stupefacenti, in quanto esclusivamente considerati quali elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La valutazione della motivazione della sentenza impugnata in sede di legittimità deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune, senza poter procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio. I vizi di motivazione, per essere rilevanti in sede di legittimità, devono inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e la coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo. L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Inoltre, in materia di intercettazioni, non è sufficiente prospettare in sede di legittimità un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma è indispensabile rimarcare il travisamento della prova e sottolineare che la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Infine, il principio di specialità in tema di mandato di arresto europeo non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata in seguito al mandato di arresto europeo e commessi anteriormente alla sua consegna, essendo preclusa solo la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale per reati non oggetto del mandato europeo, in assenza del consenso dello Stato straniero di esecuzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

3) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

4) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

5) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

6) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

7) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

8) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

9) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

10) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

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