Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 678 del 2019

ECLI:IT:TARTOS:2019:678SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria, afferma che: Il procedimento di rilascio dei titoli edilizi, anche in sanatoria, è governato da autonomi principi in base ai quali la possibilità per il privato di far valere il suo interesse pretensivo al provvedimento di sanatoria comporta l'obbligo di corredare la domanda di tutti gli elementi documentali che la norma indica come necessari per la valutazione della stessa. Pertanto, l'amministrazione può legittimamente richiedere al privato la documentazione comprovante la conformità urbanistica dell'intervento, senza che ciò integri una violazione del giusto procedimento o una carenza di motivazione. La violazione della previsione regolamentare che nega la possibilità di costruire nelle zone di distacco tra fabbricati si riverbera nei soli rapporti con la pubblica amministrazione, determinando l'illegittimità dell'opera dal punto di vista amministrativo, a prescindere dalla titolarità dei fabbricati interessati. Le norme in materia di distanze minime tra fabbricati, previste dal D.M. 1444/1968, hanno carattere di immediata ed inderogabile efficacia precettiva, integrando le disposizioni dell'art. 873 c.c. Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche, non sono suscettibili di sanatoria, in quanto il Legislatore ha ragionevolmente ritenuto recessivo, rispetto al rilievo primario dei valori tutelati dall'art. 9 Cost., l'interesse del privato a conseguire ex post il rilascio del titolo edilizio a fronte di un'attività non legittima di edificazione abusiva. Tale previsione normativa non si palesa in contrasto con i principi costituzionali, in quanto costituisce una norma di chiusura di un sistema di tutela dei beni immobili per i quali non è possibile consentire la sanabilità di opere edilizie eseguite in assenza di autorizzazione, al fine di salvaguardare prioritari e preminenti interessi di tutela di valori costituzionalmente previsti quali il paesaggio, la cultura, il bene ambientale e la valenza monumentale.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/05/2019

N. 00678/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2013, proposto da
Alfo Narducci, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Giuseppe Alibrandi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora 14;

contro

Comune di Pistoia in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Paci, Vito Papa, con domicilio eletto presso lo studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

per l'annullamento

del provvedimento n. 720 del 29.10.2012, ricevuto il 06.11.2012, a firma del Dirigente del Servizio Governo del Territorio e Edilizia Privata de…

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