Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6287 del 22 febbraio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:6287PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il giudicato cautelare formatosi in sede di riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ha efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in considerazione. Il giudice dell'appello cautelare, pertanto, non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendo invece limitarsi al controllo che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ai nuovi fatti eventualmente allegati, nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato il rigetto dell'appello, rilevando che gli elementi addotti dalla difesa, tra cui l'annullamento dell'ordinanza cautelare nei confronti di un altro indagato per reati di intestazione fittizia e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, non costituivano fatti nuovi idonei a incidere sulla valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari già cristallizzati nel giudicato cautelare. Inoltre, il Tribunale ha escluso che il raffronto tra il verbale riassuntivo e il verbale integrale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia evidenziasse discrasie tali da inficiare la valutazione della gravità indiziaria, in quanto anche il verbale riassuntivo aveva già riportato elementi rilevanti ai fini dell'inquadramento della posizione dell'indagato nell'ambito dell'associazione mafiosa. Infine, la valutazione del Tribunale circa il contenuto del memoriale redatto dall'indagato, interpretato come mera rilettura soggettiva dei fatti oggetto di rilievo giudiziario, non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto rientrante nell'ambito del merito della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG Dr. NICOLA LETTIERI che ha chiesto con requisitoria scritta resa ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23 e succ. modd., la declaratoria di inammissibilita' o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 marzo 20…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.