Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4910 del 6 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:4910PEN

Massima

Massima ufficiale
L'istanza di riesame prevista dall'art. 263 ter cod. proc. pen. non deve contenere la specificazione dei motivi della relativa richiesta. Infatti, il procedimento di riesame non è assimilabile quanto allo onere di specificare i motivi alla normale disciplina dei mezzi di impugnazione come si evince: a) dalla particolare struttura di detto procedimento incidentale, che a norma dell'articolo sopra richiamato, abilità il tribunale della libertà a decidere anche in base a motivi diversi da quelli posti a fondamento della richiesta; b) dall'espresso rinvio dell'art. 263 bis cod. proc. pen. unicamente alle forme stabilite per la proposizione e ricezione della dichiarazione di impugnazione; c) e principalmente dall'avverbio "eventualmente" inserito nella disposizione di cui all'art. 263 ter, la quale contempla espressamente l'eventualità che i motivi non siano presentati e correlativamente l'obbligo del tribunale di portare ugualmente il suo esame sulla le

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