Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 337 del 2023

ECLI:IT:TARPIE:2023:337SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è una sanzione reale che colpisce il bene in quanto tale, pertanto può essere irrogato non solo all'autore dell'abuso, ma anche al proprietario o al titolare di altro diritto reale sul bene, in quanto soggetti che si trovano in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato. La qualifica di usufruttuario, in particolare, comporta che le facoltà necessarie per l'eliminazione delle conseguenze dell'abuso spettino a tale soggetto, essendo egli l'unico che si trovi in un rapporto con il bene idoneo a garantire la rimozione dell'opera abusiva. Inoltre, l'onere di provare che le opere realizzate non necessitavano di alcun titolo edilizio in ragione della loro epoca di costruzione incombe sul privato interessato, il quale deve fornire elementi probatori certi in tal senso. In mancanza di tale prova, trova applicazione la disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera, che imponeva il rilascio di una licenza o autorizzazione comunale, anche laddove fosse sufficiente il mero deposito del progetto secondo la prassi dell'epoca. Infine, la natura pertinenziale di un manufatto edilizio, che ne escluderebbe la necessità di un titolo edilizio primario, è esclusa quando l'opera comporti la realizzazione di un nuovo volume su un'area diversa rispetto a quella già occupata dal precedente edificio ovvero ne alteri la sagoma, come nel caso di un locale magazzino e di un ampliamento di superficie di dimensioni non trascurabili. L'ordine di demolizione, in ogni caso, è rigorosamente vincolato al presupposto dell'abusività dell'opera, senza che assumano rilevanza né il tempo trascorso dalla sua realizzazione né la buona fede del destinatario, non sussistendo alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/04/2023

N. 00337/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01007/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2018, proposto da
Dante Malaspina, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Ponte e Franco Rusca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ovada, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Campion e Giorgio Santilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giorgio Santilli in Torino, via G.B. Vico n. 10;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del dirigente del Settore tecnico …

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