Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1719 del 11 agosto 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1719PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari, il giudizio di attendibilita` delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso non ha la funzione di fornire la prova della verita` del fatto che deve essere ancora dimostrato, ma solo quella di accertare che il coimputato o il dichiarante, in relazione a circostanze non marginali riferibili al destinatario delle dichiarazioni stesse, hanno detto la verita`.  A tal fine le dichiarazioni in questione hanno bisogno di riscontri esterni la cui natura e specie non possono essere predeterminate. Ne consegue che, in presenza di certe condizioni, anche una pluralita` di dichiarazioni di correi, tutte fra loro coincidenti, possano essere ritenute idonee a confermare l`attendibilita` dell`accusa formulata da uno dei coimputati.  (In motivazione, la S.C. ha affermato che la sufficienza ed idoneita` delle cosiddette "chiamate di correo incrociate" devono ritenersi subordinate all`avvenuto, rigoroso accertamento non solo della loro attendibilita` intrinseca, ma anche della coincidenza del loro contenuto e della loro autonomia, cosi` da escludere il dubbio di dettagli in origine divergenti in ognuna di esse).

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