Cassazione penale Sez. III sentenza n. 457 del 17 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:457PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall`inquinamento, la disciplina stabilita dall`art. 2 secondo comma cod. pen. (nessuno puo` essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato) si applica anche al nuovo regime sanzionatorio degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi immessi in una pubblica fognatura dotata di depuratore terminale, con la conseguenza che tra la normazione, cui detti reflui devono adeguarsi, deve ricomprendersi pure la cosiddetta autorizzazione in deroga, rilasciata sotto il vigore della precedente normativa per eludere il piu` rigoroso regime all`epoca previsto dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, ma ormai divenuta " ex lege " 17 maggio 1995 n. 172 perfettamente legittima, in quanto rientra tra le norme e prescrizioni stabilite dai comuni dai consorzi e dalle provincie, che provvedono alla gestione del predetto pubblico servizio.

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