Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2715 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:2715SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno precedentemente rilasciato è illegittimo se non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto tale comunicazione è necessaria per consentire la partecipazione del destinatario del provvedimento finale, anche al fine di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, anche nel caso in cui il destinatario non sia in buona fede. La comunicazione di avvio del procedimento svolge una funzione essenziale nei procedimenti di secondo grado, diretti alla rimozione di un precedente provvedimento favorevole, in quanto consente all'interessato di accedere agli atti e presentare documenti e osservazioni, garantendo così la sua partecipazione e la tutela della sua posizione qualificata. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno determina pertanto l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto tale comunicazione è necessaria per consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni e per permettere all'amministrazione di effettuare una valutazione ponderata dell'interesse pubblico sotteso alla rimozione dell'atto favorevole precedentemente adottato, anche nel caso in cui il destinatario non versi in buona fede. Questa regola si applica in modo uniforme a tutti i procedimenti di secondo grado diretti alla rimozione di provvedimenti amministrativi favorevoli, a prescindere dalla specifica materia trattata, in quanto espressione di un principio generale di partecipazione e tutela del destinatario del provvedimento finale. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento determina pertanto l'illegittimità del provvedimento finale di revoca o annullamento, indipendentemente dalle ragioni sostanziali che hanno motivato l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEZIONE QUARTA
composto dai Signori:
dott. Eduardo Pugliese Presidente
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano Referendario
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, c. X, e 26, c. V, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 641/2007 R.G. proposto da
Mohammad Qadeer, nato in Pakistan il 18/5/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chirico, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del TAR adìto;
contro
La Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,
«per l'annullamento, previa sospensione:
del decreto cat. A 12/ 2006/Imm/II° Sez., senza numero di protocollo, emesso dal Questore …

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