Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4983 del 11 febbraio 2022
ECLI:IT:CASS:2022:4983PEN
Massima
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L'associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis c.p., configura una peculiare fattispecie associativa che ricorre quando "tre o più persone" fanno parte di un'associazione la quale si avvalga "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero ai fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".
La condotta di partecipazione all'associazione mafiosa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili. L'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato.
Quanto all'elemento soggettivo, esso sussiste allorché ricorra, in capo al singolo partecipe, la consapevole volontà di far parte dell'associazione di stampo mafioso e di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. Il partecipe è colui che agisce esercitando la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collabora direttamente, attraverso un'attività strettamente correlata all'attività di intimidazione, con chi la esercita o, ancora, se ne avvale, ovviamente agendo allo scopo di raggiungere i fini del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte.
Pertanto, il thema probandum riguarda, precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo. Le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo. La chiamata in correità, riferita a fatti specifici e non supportata dai necessari elementi di conferma, proveniente tuttavia da soggetto intrinsecamente attendibile e attendibile essa stessa, può essere utilizzata, quale elemento indiziario, ai fini dell'accertamento del reato associativo.
La valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità delle dichiarazioni e l'esistenza di riscontri esterni, in una considerazione unitaria di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo. I riscontri devono essere univoci e individualizzanti, ovvero tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata.
Quando il compendio indiziario sia costituito da conversazioni oggetto di intercettazione, alle quali l'indagato non abbia partecipato, gli elementi di fatto acquisiti in tale frangente costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'articolo 192 c.p.p., comma 1. Qualora tali elementi abbiano natura soltanto indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'articolo 192 c.p.p., comma 2.
L'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'articolo 416-bis c.p., commi 4 e 5, è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico. Tale aggravante ha natura oggettiva ed è applicabile anche al partecipe consapevole dei fatti oggetto della medesima o per colpa li ignori e anche se il soggetto non abbia personalmente custodito le armi.
Analogamente, l'aggravante prevista dall'articolo 416-bis c.p., comma 6, ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso ove essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.
Infine, la confisca prevista dall'articolo 416-bis c.p., comma 7, si configura come una fattispecie che deve essere obbligatoriamente applicata alle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego", a condizione che sussista una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, senza che in tali casi possa ritenersi ostativa alla confisca la circostanza della intestazione a terzi dell'impresa oggetto del provvedimento ablativo.
Sentenza completa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela - Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), nato a (OMISSIS); (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENOLDI Carlo; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CASELLA Giuseppina, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso proposto da (OMISSIS) e il rigetto del ricorso presentato da (OMISSIS); uditi, per le …
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