Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5232 del 7 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:5232PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di disciplina delle telecomunicazioni per l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti, ancorche` di debole potenza, e` sempre necessaria la concessione governativa ai sensi dell'art. 334 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale). Infatti la sentenza della corte costituzionale del 28 luglio 1976, n. 202, che ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103 nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale, la installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale, non riguarda l'esercizio di impianti di apparecchi ricetrasmittenti di cui allo art. 195 medesimo d.p.r. n. 156 del 1973, modificato dalla citata legge 14 aprile 1975, n. 103, poiche` essi non possono essere considerati sullo stesso piano delle emittenti via etere su scala locale, anche in relazione alle capacita` di impiego e alla destinazione delle trasmissioni, che, per i primi, riguardano collegamenti diretti fra determinati apparecchi o stazioni trasmittenti e riceventi e non trasmissioni destinate, come per le emittenti locali, ad un pubblico indeterminato con inserimento di programmi di informazione e di cultura, per le quali sono venute ad assumere rilevanza costituzionale le esigenze di garanzia e pluralismo di informazione e quindi di liberta` di manifestazione del pensiero poste a base della citata sentenza costituzionale n. 202 del 1976, seguita dalla sentenza n. 237 del 30 luglio 1984, che ha ribadito, per la installazione e l'esercizio degli impianti rice-trasmittenti, l'attuale vigenza ed efficacia del citato art. 195, con conseguente necessita` della concessione. (fattispecie relativa a radio ricetrasmittente montata su autotreno).

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