Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 786 del 7 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:786CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 119 del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 - che prevede in favore del lavoratore chiamato a espletare funzioni elettorali - il diritto ad assentarsi senza perdita della retribuzione per un periodo di tre giorni, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali - va interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta) non vanno computate nel periodo suddetto e quindi - se le operazioni elettorali cadono (in tutto od in parte) in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento a carico del datore di lavoro - dell'indennita` sostitutiva.   da vedere: [s85\00890] [s84\05679]

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