Cassazione penale Sez. V sentenza n. 47385 del 15 dicembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:47385PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'amministratore di fatto di una società, anche in assenza di formale nomina, risponde penalmente per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale qualora abbia effettivamente gestito e amministrato l'impresa, concentrando su di sé le funzioni di socio, dipendente e amministratore, anche se non formalmente investito di tale carica. Ciò in quanto l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto non dipende dalle cariche formalmente ricoperte, ma dall'effettivo esercizio dei poteri di gestione e amministrazione, come desumibile dalle dichiarazioni di dipendenti, fornitori e altri amministratori, nonché dalle condotte tenute dall'imputato anche dopo il fallimento della società. Tuttavia, ove risulti che i libri sociali erano conservati presso uno studio commercialistico diverso da quello della società fallita, e il curatore non abbia rivolto alcuna richiesta a tale studio, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può essere sostenuta. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso per uno dei reati contestati (nella specie, la bancarotta semplice) preclude la rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata per tale reato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere

Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO.
Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto …

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