ECLI:IT:CASS:2002:10641PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Messina confermò l'applicazione a L. S. della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con la confisca di alcuni beni mobili e immobili intestati a lui, alla moglie M. S. e ai figli G. S., F. S., G. R. S. e C. S.
Nel disattendere i quattro motivi d'impugnazione proposti dagli interessati, i giudici d'appello rilevarono:
a) quanto al presupposto dell'attuale pericolosità sociale del proposto, elementi concludenti in tal senso si desumono dall'affermazione in primo grado della sua responsabilità per un reato di usura commesso tra il 1990 e il 1991, successivamente dichiarato estinto per prescrizione in appello, dagli stretti suoi rapporti con il cognato L. S., capo di un clan mafioso dedito all'usura e abituale frequentatore con i suoi uomini del circolo ricreativo gestito da L. S., d…
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