Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5122 del 8 ottobre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5122PEN

Massima

Massima ufficiale
Se e` vero che il tribunale del riesame, nell`ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall`art. 309 cod. proc. pen., ben puo` porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell`ordinanza che dispone la misura cautelare, ai sensi dell`art. 292, comma secondo, lettere c)- e c)-bis, cod. proc.  pen., tuttavia, allorche` si verifichi l`omissione assoluta delle prescritte indicazioni e sia configurabile, per l`accertata mancanza di motivazione -alla quale puo` essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullita` prevista dalle citata norma, lo stesso tribunale non puo` avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensi` deve provvedere esclusivamente all`annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all`emissione di un valido atto, che potra` eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione e` stata annullata.    conforme:Sen 30/04/1997 2556 sez 3 Pen

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