Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8990 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:8990SENT

Massima

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Il diritto di obiezione di coscienza del personale sanitario operante nei consultori familiari, pur trovando fondamento nell'art. 9 della legge n. 194 del 1978, non può essere inteso in modo assoluto ed illimitato, dovendo essere bilanciato con il diritto alla salute della donna tutelato dall'art. 32 della Costituzione. Pertanto, il personale obiettore di coscienza può essere esonerato dall'esecuzione diretta delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente volte all'interruzione della gravidanza, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, come l'attestazione dello stato di gravidanza e la certificazione della richiesta di interruzione volontaria della gravidanza da parte della donna. Tali attività, infatti, pur rientrando nell'ambito consultoriale, non sono direttamente causative dell'aborto, essendo la decisione finale rimessa alla libera scelta della donna. Inoltre, l'obbligo di prescrizione e somministrazione di contraccettivi, anche post-coitali, non può essere considerato in contrasto con l'obiezione di coscienza, in quanto tali pratiche non determinano necessariamente l'interruzione della gravidanza, ma si collocano in una fase precedente all'annidamento dell'ovulo, non rientrando quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 194 del 1978. Infine, la presenza di un elevato numero di obiettori di coscienza tra i ginecologi non può essere considerata un ostacolo all'esercizio della funzione consultoriale, volta a fornire assistenza alla donna in gravidanza e a prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza, dovendo essere garantita la continuità del servizio attraverso un'adeguata organizzazione delle risorse umane.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/08/2016

N. 08990/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10820/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10820 del 2014, proposto da Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la ((omissis)) (Movimento per la ((omissis))), Associazione Nazionale dei Medici Cattolici Amci, Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici - Aigoc, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) C.F. CSNCRL35C04D612K, ((omissis)) C.F. NTNCRI55S09A662Y, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Trieste, n. 173;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) C.F. LCNMSM52L23H…

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