Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza breve n. 471 del 2021

ECLI:IT:TARCT:2021:471SENB

Massima

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Il proprietario di un fondo non può essere ritenuto responsabile in via oggettiva per l'abbandono di rifiuti da parte di terzi sul proprio terreno, in assenza di un accertamento in ordine alla sua effettiva conoscenza o possibilità di conoscenza dell'illecito sversamento, nonché della sua capacità di impedirlo. L'obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati può essere imposto al proprietario solo ove sia possibile imputargli la responsabilità per l'illecito a titolo di dolo o colpa, non essendo sufficiente il mero dato formale della proprietà del fondo. L'amministrazione procedente è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria e a fornire una motivazione puntuale circa la riconducibilità degli sversamenti al proprietario, non potendosi fondare l'ordine di bonifica su una mera presunzione di responsabilità. Il proprietario non può essere considerato responsabile in via oggettiva per l'abbandono di rifiuti da parte di terzi sul proprio fondo, in assenza di un accertamento in ordine alla sua effettiva conoscenza o possibilità di conoscenza dell'illecito sversamento, nonché della sua capacità di impedirlo. L'obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti può essere imposto al proprietario solo ove sia possibile imputargli la responsabilità per l'illecito a titolo di dolo o colpa, non essendo sufficiente il mero dato formale della proprietà del fondo. L'amministrazione procedente è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria e a fornire una motivazione puntuale circa la riconducibilità degli sversamenti al proprietario, non potendosi fondare l'ordine di bonifica su una mera presunzione di responsabilità. La semplice omissione della recinzione del fondo non costituisce di per sé un indice di negligenza nella vigilanza, in quanto la recinzione rappresenta una facoltà del proprietario e non un obbligo. Pertanto, in assenza di un accertamento del nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti, non può ritenersi sussistente un obbligo di garanzia legato alla mera qualità di proprietario, in quanto ciò comporterebbe una responsabilità oggettiva che andrebbe oltre il dovere di custodia di cui all'art. 2051 c.c.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/02/2021

N. 00471/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00111/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale n. 111 del 2021, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis))', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Belpasso, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Belpasso n. 37 del 09.06.2020, notificata il 18.11.2020, adottata ex art. 191 d. lgs n. 152/200…

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