Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5903 del 17 giugno 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5903PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora il giudice non abbia depositato di fatto la sentenza entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia come previsto dall`art.544 comma secondo cod.proc.pen., il termine di impugnazione e` di trenta giorni dalla notificazione dell`avviso di deposito.  Ed invero la legge, nel secondo comma dell`art.585 cod.proc.pen., prevede, come conseguenza di tale ritardo, lo spostamento della decorrenza del termine per impugnare al giorno in cui e` stata eseguita la notificazione dell`avviso di deposito, mentre per l`allungamento del termine medesimo a quarantacinque giorni e` necessario, a norma del combinato disposto del comma primo lett.c) dello stesso art.585 e dell`art.544, comma terzo, cod.proc.pen., che sia stato indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza, per la ritenuta complessita` della stesura della motivazione, un termine per il deposito eccedente quello normale. (Nel caso di specie, la sentenza era stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia e nel dispositivo non era stato indicato, per il deposito della motivazione, un termine eccedente quello di quindici giorni).    conforme:

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