Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 392 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:392SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, successivamente alla sua proposizione, l'amministrazione resistente abbia spontaneamente dato esecuzione alla sentenza precedentemente pronunciata, evitando così la necessità di un ulteriore provvedimento giurisdizionale di ottemperanza. In tale ipotesi, il giudice amministrativo, pur dichiarando l'improcedibilità del ricorso, può comunque provvedere sulla regolazione delle spese di giudizio, compensandole tra le parti laddove l'amministrazione abbia autonomamente adempiuto all'obbligo derivante dalla precedente pronuncia, senza necessità di un ulteriore intervento giurisdizionale. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione resistente abbia spontaneamente dato esecuzione alla precedente sentenza, evitando la necessità di un provvedimento giurisdizionale di ottemperanza. In tale ipotesi, il giudice può comunque regolare le spese di giudizio, compensandole tra le parti laddove l'amministrazione abbia autonomamente adempiuto all'obbligo derivante dalla precedente pronuncia. La massima giuridica che sintetizza il principio di diritto è la seguente: Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione resistente abbia spontaneamente dato esecuzione alla precedente sentenza, evitando la necessità di un provvedimento giurisdizionale di ottemperanza. In tal caso, il giudice può comunque regolare le spese di giudizio, compensandole tra le parti laddove l'amministrazione abbia autonomamente adempiuto all'obbligo derivante dalla precedente pronuncia. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta l'amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, abbia spontaneamente ottemperato alla sentenza precedentemente pronunciata, rendendo così improcedibile il nuovo gravame proposto dal ricorrente. In tali ipotesi, il giudice, pur dichiarando l'improcedibilità del ricorso, mantiene il potere di regolare le spese di giudizio, compensandole tra le parti quando l'amministrazione abbia autonomamente adempiuto all'obbligo derivante dalla precedente pronuncia.

Sentenza completa

N. 04772/2010
REG.RIC.

N. 00392/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04772/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4772 del 2010, proposto da:
DE STEFANO GAETANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Spagna e con il medesimo elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. D’Isernia, n. 16;

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

integrale e satisfattiva della sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. V, n. 2994 del 7.5.2010.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITA alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2011 la relazione del dr. Cernes…

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