Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 117 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:117SENT

Massima

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Il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas per autotrazione non comporta l'obbligo per l'amministrazione comunale di comunicare l'avvio del procedimento al proprietario del fondo confinante, in quanto tale soggetto non rientra tra quelli a cui deve essere inviata la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché ciò comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa. Inoltre, il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa di settore non determina una limitazione dello ius aedificandi del proprietario confinante, in quanto quest'ultimo è comunque tenuto a rispettare le distanze minime dagli edifici e dai confini previste dalla disciplina urbanistica locale. L'amministrazione comunale, nel rilasciare il permesso di costruire, è tenuta ad applicare la normativa edilizia vigente al momento del rilascio del provvedimento conclusivo e non quella in vigore al momento della presentazione dell'istanza, salvo il caso in cui sia intervenuta una sentenza di annullamento del diniego dell'istanza. La delibera comunale che individua una nuova zona di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti costituisce un mero adeguamento dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 32/1998, e non una variante urbanistica che necessiti dell'approvazione regionale, qualora l'impianto non ricada in aree sottoposte a particolari vincoli. Infine, il rispetto della distanza minima di 10 metri dalla strada vicinale, prevista dal DPR n. 495/1992, è sufficiente per la realizzazione dell'impianto, in quanto tale strada è stata classificata dal Comune come "strada vicinale" ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 52 del Codice della Strada.

Sentenza completa

N. 00223/2010
REG.RIC.

N. 00117/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paride Cretì, con domicilio eletto presso il medesimo in Lecce, via Liguria, 26;

contro

Comune di Muro Leccese, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Brillante, con domicilio eletto presso il medesimo in Lecce, via dei Protonobilissimi, 8;

nei confronti di

Società -OMISSIS- s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Caggiula ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

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