Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 11892 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:11892SENT

Massima

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Il provvedimento di adeguamento dei canoni e corrispettivi dovuti per le concessioni e autorizzazioni diverse lungo la rete stradale gestita dall'ANAS, emanato in attuazione dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997, è legittimo e trova applicazione anche nei confronti delle società fornitrici e distributrici di pubblici servizi, quali le telecomunicazioni, nonostante la disciplina speciale prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 231 del Codice della strada, nel richiamare le disposizioni del Codice postale e del Codice delle comunicazioni elettroniche, non esclude l'applicazione dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997, che ha introdotto una disciplina generale in materia di adeguamento dei canoni e corrispettivi dovuti per le concessioni e autorizzazioni, la quale prevale sulla normativa speciale. Pertanto, l'ANAS è legittimata ad applicare l'adeguamento nella misura massima del 150% del canone o corrispettivo dovuto, anche nei confronti delle società di telecomunicazioni titolari di concessioni o autorizzazioni per l'attraversamento della rete stradale. Inoltre, il divieto per le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni diversi da quelli stabiliti per legge, previsto dall'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si riferisce specificamente agli oneri derivanti dall'esecuzione delle opere di sistemazione su aree e spazi pubblici, e non riguarda la regolamentazione delle strade statali, per le quali trova applicazione la normativa speciale di cui all'art. 27 del Codice della strada in combinato disposto con la legge n. 449 del 1997. Infine, la previsione di un canone commisurato alla "redditività della concessione" non è ancora concretamente applicata, in quanto le convenzioni generali di cui all'art. 67 del regolamento del Codice della strada non risultano ancora stipulate, pertanto la relativa censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.

Sentenza completa

N. 11840/2007
REG.RIC.

N. 11892/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11840/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11840 del 2007, proposto da:
Soc Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliata;

contro

Anas spa (già Ente Nazionale delle Strade), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata;

per l'annullamento

del provvedimento del 16 ottobre 2007, con il quale l’A.N.A.S. ha adeguato i canoni ed i corr…

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