Cassazione penale Sez. I sentenza n. 502 del 3 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:502PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di diserzione, l'obbligo di presentarsi al Distretto militare, non potendo essere ricondotto alla categoria degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen. perché non diretto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non può essere assunto a condizione della sospensione condizionale della pena. (Nella specie il giudice di merito aveva subordinato la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di diserzione aggravata alla effettiva presentazione del condannato al distretto militare per la riassunzione in servizio, e la Cassazione, sulla base del principio di cui in massima, ha annullato la relativa sentenza limitatamente alla condizione cui era stata subordinata la sospensione della pena).

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