Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3174 del 18 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:3174CIV

Massima

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Il provvedimento disciplinare adottato da un organo associativo nei confronti di un proprio socio, in applicazione di specifiche norme statutarie, non integra di per sé gli estremi della diffamazione o dell'ingiuria, in assenza di espressioni gratuitamente offensive e di una volontà di arrecare pregiudizio all'onorabilità e alla reputazione del soggetto sanzionato. La pubblicazione del dispositivo del provvedimento, destinata a rimanere agli atti dell'associazione e a essere conosciuta dai soci, non costituisce un illecito, specie quando la divulgazione delle relative motivazioni sia stata sollecitata dal medesimo socio sanzionato. Il risarcimento del danno non può essere riconosciuto in assenza di una condotta illecita dell'organo associativo, non essendo sufficiente la mera lesione della reputazione del socio, in quanto i diritti della personalità, pur costituzionalmente tutelati, non godono di una tutela risarcitoria automatica, ma richiedono la prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c. Inoltre, il danno all'immagine sul piano imprenditoriale non può essere riconosciuto qualora il socio non abbia agito in giudizio nella qualità rivestita nell'ambito delle imprese di cui è partecipante, trattandosi di danni asseritamente prodottisi nella sfera giuridica di altri soggetti economici.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI ((omissis)) - Presidente

Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13031/2013 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) in persona del Presidente Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
- c…

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