Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29680 del 13 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:29680PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata, è tenuto a verificare esclusivamente l'esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, senza poter procedere a una rinnovata valutazione del compendio probatorio, essendo precluso il riesame dei fatti e delle prove già scrutinati dal giudice di merito. Il vizio di motivazione, censurabile in sede di legittimità, sussiste solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria, tale da risultare incompatibile con gli atti processuali citati nella sentenza. Non costituisce, invece, motivo di annullamento la mera omissione di elementi valutativi, ove la motivazione nel suo complesso risulti sorretta da argomentazioni giuridicamente significative e coerenti. L'onere di specificità dei motivi di ricorso impone al ricorrente l'indicazione degli elementi posti a base delle censure, al fine di consentire al giudice di legittimità l'esercizio del proprio sindacato. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, non determinando la costituzione di un valido rapporto processuale, preclude la rilevabilità d'ufficio di cause di non punibilità, come la prescrizione, maturate successivamente alla sentenza impugnata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO ((omissis)) - Presidente

Dott. DE GREGORIO Edoardo - Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico - Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 14.2.1940;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione e trasmissione degli atti al giudice civile per le statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO…

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