Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10115 del 9 marzo 2007

ECLI:IT:CASS:2007:10115PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale della collaborazione, di cui all'art. 73 comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, il comportamento dell'imputato deve avere connotazioni di particolare efficacia riferita all'intero arco della condotta illecita e costituire contributo pieno e rilevante per la neutralizzazione dell'attività criminosa. (Nella fattispecie la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione di colpa e nella rivelazione del nome del fornitore di droga).

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