Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3447 del 5 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3447PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, poiché l'art. 309, nono comma, cod. proc. pen. consente di valutare gli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza e di confermare o riformare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, consegue che, se per cause interne al procedimento "de libertate", il riesame si svolge successivamente al decreto che dispone il giudizio, le prove utilizzate nell'udienza preliminare e menzionate nel decreto stesso possono essere utilizzate anche ai fini del giudizio nel riesame.

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