Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 88 del 2015

ECLI:IT:TARLE:2015:88SENT

Massima

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La pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, anche in assenza di annullamento del provvedimento lesivo. Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, è necessario accertare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). In particolare, la colpa della pubblica amministrazione può essere ravvisata quando l'errore in cui è incorsa nell'adozione del provvedimento illegittimo sia dovuto a negligenza e imperizia, in relazione a circostanze di fatto e di diritto di semplice accertamento, mentre deve essere esclusa quando l'errore risulti scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto. Il ritardo nell'emanazione di un atto amministrativo favorevole costituisce di per sé elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, in quanto il tempo rappresenta un bene della vita per il cittadino e il ritardo nella conclusione di un procedimento ha sempre un costo. La prova dell'an e del quantum del danno può essere fornita anche in via presuntiva, sulla base di circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti. In particolare, il danno risarcibile può essere costituito dalla differenza tra la tariffa incentivante ottenuta a seguito del ritardo e quella che sarebbe stata riconosciuta in assenza dello stesso, oltre alla maggiorazione prevista per gli impianti con componenti di produzione realizzati nell'Unione europea, con applicazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Sentenza completa

N. 02084/2012
REG.RIC.

N. 00088/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02084/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Monteroni di Lecce;

per l'accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente al risarcimento del danno ingiusto derivato dall'illecito comportamento dell'Amministrazione sfociato nell'adozione del provvedimento inibitorio dell'intervento prot. n.15983 del 23.09.2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti d…

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