Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18607 del 5 dicembre 2003
ECLI:IT:CASS:2003:18607CIV
Massima
Massima ufficiale
L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, l. fall., e l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, l. fall., benché siano entrambe dirette a tutelare i creditori nei confronti di atti di disposizioni pregiudizievoli delle loro ragioni, si differenziano quanto alla disciplina dei presupposti soggettivi, del regime probatorio e della legittimazione al suo esercizio, poiché la prima può essere proposta anche anteriormente alla apertura della procedura concorsuale, che segna soltanto il momento dal quale la legittimazione ad esercitarla ed a proseguirla spetta esclusivamente al curatore fallimentare, mentre la seconda può essere invece esperita soltanto in virtù ed a seguito della dichiarazione di fallimento; pertanto, è manifestamente infondata l'eccezione di illeggitimità costituzionale dell'art. 66, l. fall., nell'interpretazione secondo la quale il termine di prescrizione di detta azione decorre dalla data di compimento dell'atto impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le fattispecie poste in comparazione sono diverse e la differente disciplina delle due azioni neppure vulnera il diritto di difesa dei creditori, poiché questi sono legittimati ad esercitare la azione revocatoria ordinaria anteriormente all'apertura della procedura concorsuale. L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, l. fall., si identifica con l'azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 ss., c.c., in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni; pertanto la prescrizione di questa azione decorre dalla data dell'atto impugnato, trattandosi di azione che preesisteva al fallimento e che resta disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile, rilevando l'apertura della procedura concorsuale al fine dell'attribuzione della sua cognizione al Tribunale fallimentare, dell'estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell'attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla, ovvero a proseguirla, restando quindi escluso che la dichiarazione di fallimento identifichi il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere, che segna invece il dies a quo della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto quest'ultima azione può essere esercitata soltanto in virtù ed a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
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