Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5102 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:5102SENT

Massima

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Il mancato rispetto del principio di partecipazione procedimentale, con la conseguente omissione della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, comporta l'annullamento del provvedimento amministrativo adottato, a prescindere dalla valutazione sulla sanabilità delle opere realizzate. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, sancito dagli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, volto a garantire il contraddittorio e la tutela degli interessi del destinatario dell'azione amministrativa. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, che impedisce all'interessato di prendere parte al procedimento e di far valere le proprie ragioni, determina pertanto l'illegittimità del provvedimento finale, a prescindere dal merito della decisione adottata. Ciò in quanto la violazione del diritto di partecipazione incide sulla correttezza e sull'imparzialità dell'azione amministrativa, precludendo al soggetto interessato la possibilità di influire sul contenuto del provvedimento. Tale principio, affermato in modo consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, trova applicazione anche nei casi in cui l'Amministrazione non si sia costituita in giudizio, non potendo in tal modo dimostrare che il contenuto del provvedimento non sarebbe comunque potuto essere diverso. Pertanto, l'annullamento del provvedimento per violazione del diritto di partecipazione procedimentale prescinde dalla valutazione sulla sanabilità o meno delle opere realizzate, essendo tale questione assorbita dal vizio di legittimità derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
REPUBBLICA ITALIANA n. 5102 /2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE n. 2231/06 Reg.Ric.
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO ONORATO Presidente
- dr. ANNA PAPPALARDO Consigliere
- dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2231/2006 R.G. proposto dal sig. Vincenzo DONNARUMMA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Vitale e Leopoldo Villani, coi quali è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci n. 16 (presso l'avv. Antonio Messina);
CONTRO
il Comune di Agerola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'ordinanza n. 09/2006 del 3 gennaio 2006, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comun…

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