Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5415 del 19 dicembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5415PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora,nell`ambito di procedimento applicativo di misura di prevenzione nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso,si dia luogo a sequestro ed a successiva confisca di beni,ai sensi dell`art.2 ter della L.31 maggio 1965 n.575,il fatto che,dopo il sequestro ma prima della confisca,il proposto sia stato dichiarato fallito non implica che il curatore del fallimento debba essere invitato ad intervenire nel procedimento, ai sensi del comma V del citato art.2 ter,atteso che i beni in questione,per il fatto di essere gia` stati sottoposti a sequestro,non possono piu` dirsi appartenenti alla massa fallimentare,fermo restando che il medesimo curatore puo`,tuttavia,promuovere incidente di esecuzione per rivendicare la titolarita` dei beni anzidetti,mediante dimostrazione della loro legittima provenienza.

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